PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME SUGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE E SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 1.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

      1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.
      2. I collegi dei revisori dei conti delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre componenti.

Art. 2.
(Nullità di contratti di assicurazione).

      1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

Capo II
NORME SULLA COMPOSIZIONE NUMERICA DEL GOVERNO

Art. 3.
(Numero dei Ministri).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. I Ministeri sono sedici. Il numero totale dei Ministri non può essere superiore

 

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a venti, ivi compresi i Ministri senza portafoglio».

      2. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Numero dei Sottosegretari di Stato e dei vice Ministri).

      1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

      «1. I sottosegretari di Stato sono nominati, in un numero massimo di quaranta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri».

      2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di otto sottosegretari di Stato può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

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Capo III
NORME SUGLI ENTI LOCALI E SULLE REGIONI

Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità degli eletti).

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 82:

              1) i commi 4 e 11 sono abrogati;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa»;

          b) all'articolo 85, il comma 1 è abrogato;

          c) l'articolo 87 è abrogato.

Art. 6.
(Riduzione del numero degli assessori).

      1. Al comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «che non deve essere» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quindici unità».
      2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 47 del citato testo unico di cui

 

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al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle seguenti:

          «a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 7 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 150.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 200.001 e 300.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 15 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

          b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 7 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 9 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 11 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

      3. Le disposizioni dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, entrano in vigore a decorrere dalle prime elezioni comunali e provinciali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Razionalizzazione della funzionalità dei costi delle comunità montane).

      1. L'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite

 

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dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato dalle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane.
      2. La comunità montana ha un organo consiliare e uno esecutivo le cui modalità sono disciplinate dallo statuto.
      3. La regione individua gli ambiti per la costituzione delle comunità montane, anche su base interprovinciale, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) la costituzione della comunità deve avvenire tra almeno cinque comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali devono essere situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore non è minore di 500 metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e di dislivello di cui al periodo precedente è di 600 metri. Gli altri comuni devono essere confinanti con almeno sette comuni;

          b) deve essere prevista l'esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

      4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
      5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) la composizione degli organi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

          d) i criteri di ripartizione dei finanziamenti;

 

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          e) i rapporti con gli altri enti operanti sul territorio.

      6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una sola comunità sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali».

      2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, cessano di appartenere alle comunità montane i comuni:

          a) capoluoghi di provincia;

          b) costieri;

          c) con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

          d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

      4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane composte da meno di cinque comuni.
      5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti dell'attuazione di cui ai commi 2, 3 e 4, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono altresì a disciplinare la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni cui si applicano i princìpi di solidarietà attiva e passiva.

 

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Art. 8.
(Modifica allo status di amministratore locale e alle circoscrizioni del decentramento comunale).

      1. L'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Municipi e circoscrizioni). - 1. I comuni capoluogo di città metropolitane e i comuni con almeno 200.001 abitanti possono istituire organismi di decentramento comunale denominati «municipi», i cui organi sono il presidente, la giunta e il consiglio.
      2. Gli statuti determinano le funzioni, l'autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
      3. I comuni con popolazione tra 100.001 e 200.000 abitanti, nonché i capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti, possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento.
      4. Per i componenti degli organi delle circoscrizioni non sono previsti gettoni di presenza».

      2. Al comma 2 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «nonché i componenti degli organi di decentramento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i componenti degli organi istituzionali dei municipi».
      3. Il comma 2 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18

 

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agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. I consiglieri comunali, provinciali, municipali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8».

Art. 9.
(Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali).

      1. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non è consentita a comuni e a province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, né sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.
      4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e da province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Qualora i comuni e le province sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

 

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Art. 10.
(Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica).

      1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque per lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.
      4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti alla regione stessa dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 11.
(Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti).

      1. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
      2. I consiglieri già nominati alla Corte dei conti ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Dalla medesima data termina la corresponsione ai medesimi consiglieri degli emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Capo IV
SOPPRESSIONE DI ENTI E AUTORITÀ

Art. 12.
(Soppressione dell'EIM).

      1. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le competenze dell'EIM sono trasferite a un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il funzionamento del dipartimento di cui al comma 1 è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

      1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplinata dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 14.
(Soppressione della COVIP).

      1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa.
      2. Le funzioni della COVIP sono conferite all'Istituto nazionale della previdenza

 

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sociale, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
      2. Le funzioni dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 1 sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.
(Soppressione del CNIPA).

      1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 17.
(Soppressione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

      1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 18.
(Soppressione dell'ISVAP).

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è soppresso.

 

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      2. Le funzioni dell'ISVAP sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.
(Riduzione del numero dei componenti delle autorità indipendenti e delle relative indennità).

      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

      «3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni».

      2. Il comma 6 dell'articolo 153 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

 

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giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

      «6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante a un presidente di sezione della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti».

      3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. La Commissione è composta da cinque membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica».

      4. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

      «3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante a un presidente di sezione della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente».

 

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Art. 20.
(Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti e autorità).

      1. Salvo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 14, 15 e 18 con riferimento alla COVIP, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'ISVAP, le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi del presente capo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo quanto disposto con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse ai sensi del presente capo è assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari e i membri delle strutture soppresse ai sensi del presente capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina la corresponsione ai medesimi soggetti degli emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Art. 21.
(Soppressione dell'IPI).

      1. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
      2. Le risorse rese disponibili dalla soppressone dell'IPI disposta ai sensi del comma 1 sono destinate ai medesimi fini di promozione attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.